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	<title>Gli italianiCoronavirus. Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio &#8211; Gli italiani</title>
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		<title>Coronavirus. Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 13:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore_Sanzotta</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p><a href="https://italianioggi.com/coronavirus-decreto-del-presidente-del-consiglio/"><img width="1000" height="611" src="https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-provvedimenti-decreto-4-marzo-2020.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-provvedimenti-decreto-4-marzo-2020.jpg 1000w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-provvedimenti-decreto-4-marzo-2020-300x183.jpg 300w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-provvedimenti-decreto-4-marzo-2020-768x469.jpg 768w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-provvedimenti-decreto-4-marzo-2020-640x391.jpg 640w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-provvedimenti-decreto-4-marzo-2020-96x59.jpg 96w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a></p><hr /><p> La prima parte del decreto circoscrive la cosiddetta &#8216;zona arancione&#8217;, che comprende la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell&#8217;Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Per quanto riguarda queste zone, bisogna &#8220;evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori&#8221; indicati, &#8220;nonché all&#8217;interno dei medesimi territori&#8221; fatta eccezione &#8220;per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute&#8221;. E&#8217; consentito &#8220;il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza&#8221;. Alle persone &#8220;con sintomatologia da infezione respiratoria&#8230;</p>
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			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> La prima parte del decreto circoscrive la cosiddetta &#8216;zona arancione&#8217;, che comprende la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell&#8217;Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. <!-- IN- TEXT VIDEO ADNKRONOS  --><!-- *** Video Carousel *** --><!-- end affiliation zone script -->Per quanto riguarda queste zone, bisogna &#8220;evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori&#8221; indicati, &#8220;nonché all&#8217;interno dei medesimi territori&#8221; fatta eccezione &#8220;per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute&#8221;. E&#8217; consentito &#8220;il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza&#8221;. Alle persone &#8220;con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante&#8221;. Divieto assoluto di uscire di casa per &#8220;i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus&#8221;. Sono sospesi &#8220;gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati&#8221;. Ai datori di lavoro pubblici e privati viene raccomandato di &#8220;promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie&#8221;. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici e &#8220;sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato&#8221; compresi &#8220;quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d&#8217;esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati&#8221;. Sono sospesi &#8220;i servizi educativi per l&#8217;infanzia&#8221; e &#8220;le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado&#8221;. L&#8217;apertura dei luoghi di culto &#8220;è condizionata all&#8217;adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone&#8221; e &#8220;sono sospese le cerimonie civili e religiose&#8221;, comprese &#8220;quelle funebri&#8221;. Chiusi anche i musei. Sempre nei territori della &#8216;zona arancione&#8217;, sono sospese &#8220;le procedure concorsuali pubbliche e private&#8221; esclusi &#8220;i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica&#8221;. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, &#8220;con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro&#8221; con &#8220;sanzione della sospensione dell&#8217;attività in caso di violazione&#8221;. Il decreto prevede inoltre che &#8220;nelle giornate festive e prefestive&#8221; siano chiuse &#8220;le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all&#8217;interno dei centri commerciali e dei mercati&#8221;. Sospese &#8220;le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l&#8217;erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>IL TERRITORIO NAZIONALE &#8211;</b> L&#8217;articolo 2 del decreto riguarda l&#8217;intero territorio nazionale. In primo luogo, &#8220;sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità&#8221;. Sospese &#8220;le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato&#8221;. Stop anche alle attività di &#8220;pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell&#8217;attività in caso di violazione&#8221;. E&#8217; inoltre sospesa l&#8217;apertura dei musei.</p>
<p style="text-align: justify;">I gestori di ristoranti e bar devono &#8220;far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell&#8217;attività in caso di violazione&#8221;. Sono &#8220;sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato&#8221; ma &#8220;resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all&#8217;interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all&#8217;aperto senza la presenza di pubblico&#8221;. Sono sospesi fino al 15 marzo 2020 &#8220;i servizi educativi per l&#8217;infanzia&#8221; e le &#8220;attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado&#8221;. Stop a viaggi d&#8217;istruzione e a &#8220;iniziative di scambio o gemellaggio&#8221;. A beneficio degli studenti &#8220;ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all&#8217;emergenza sanitaria&#8221; la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università, tali attività &#8220;possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza&#8221;. Agli accompagnatori dei pazienti è vietato &#8220;permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso&#8221;, salve &#8220;specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto&#8221;. Qualora sia possibile, viene raccomandato ai datori di lavoro di &#8220;favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie&#8221;. L&#8217;apertura dei luoghi di culto &#8220;è condizionata all&#8217;adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone&#8221;. Sono sospese &#8220;le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri&#8221;. I soggetti sottoposti &#8220;alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus&#8221; non devono assolutamente lasciare la propria abitazione.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://italianioggi.com/coronavirus-decreto-del-presidente-del-consiglio/">Coronavirus. Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://italianioggi.com">Gli italiani</a>.</p>
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	    	<content:encoded><![CDATA[<hr /><p><a href="https://italianioggi.com/coronavirus-decreto-del-presidente-del-consiglio/"><img width="1000" height="611" src="https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-provvedimenti-decreto-4-marzo-2020.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-provvedimenti-decreto-4-marzo-2020.jpg 1000w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-provvedimenti-decreto-4-marzo-2020-300x183.jpg 300w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-provvedimenti-decreto-4-marzo-2020-768x469.jpg 768w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-provvedimenti-decreto-4-marzo-2020-640x391.jpg 640w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-provvedimenti-decreto-4-marzo-2020-96x59.jpg 96w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a></p>]]></content:encoded>
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