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	<title>Gli italianiErrore nella valutazione dei titoli nel concorso per dirigente dell&#8217;agenzia delle entrate &#8211; Gli italiani</title>
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		<title>Errore nella valutazione dei titoli nel concorso per dirigente dell&#8217;agenzia delle entrate</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 14:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore_Sanzotta</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Marchiani errori nella valutazione dei titoli” scrive il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Seconda Sezione-<em>ter </em>(sentenza n. 14859 del 14 novembre), chiamato a valutare le decisioni della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, bandito il 29 ottobre 2010. Per i Giudici è stato alterato lo stesso spirito del bando. “L’attività di individuazione del punteggio da attribuire ai singoli titoli valutabili, svolta dalla Commissione, nonché quella, conseguente, di materiale attribuzione dello stesso”, sostiene il TAR, sono state compiute “in violazione delle regole fissate dal Bando”. Il quale “prevedeva che il concorso si dovesse svolgere “mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato dal colloquio”, attribuendo, “perlomeno tendenzialmente pari rilevanza alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati e alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio”.</p>
<p>Sennonché la Commissione ha “talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale”. La sentenza fa l’esempio del candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli il quale ha ricevuto una valutazione di 11,60 su 100, pari ad appena poco più del 10% della valutazione astrattamente conseguibile per i titoli e, addirittura, pari ad appena il 5% sulla valutazione complessiva che il Bando richiedeva di esprimere “in duecentesimi”.</p>
<p>Anche la valutazione dei titoli accademici e di studio (nel bando un punteggio massimo di 20) è fuori legge. La Commissione, infatti, ha deciso di attribuire ad ogni laurea magistrale, ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso, se conseguita in materie attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia, il punteggio di appena 0,5, per ogni master universitario di secondo livello e di primo livello rispettivamente i punteggi di 0,75 e 0,5. “Pertanto – si legge nella sentenza – un candidato teoricamente in possesso di 16 lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su 20”. La stessa discrasia si è verificata per le pubblicazioni (nel bando era previsto un massimo di 10 punti) per le quali la Commissione ha indicato il punteggio di 0,6 per ciascun “Libro” pubblicato come “Autore”, e 0,3 per ciascun “Libro” pubblicato come “Coautore”, e 0,05 per ciascun “articolo” pubblicato su “riviste di settore” e quello di 0,01 per “pubblicazioni in atti congressuali”. Ciò significa in altri termini – si legge nella sentenza – “che pure se si fosse verificata l’ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato 5 monografie come unico autore e 3 monografie come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso non avrebbe comunque conseguito il massimo punteggio previsto”. Infatti, nessun candidato ha superato la soglia dei 100 punti sui 200 a disposizione, “il che significa che la valutazione selettiva chiesta dal bando è stata in sostanza dimezzata”. In sostanza, “le scelte della Commissione divergono dall’invece necessario canone di razionalità operativa”. Che non poteva sfuggire alla direzione dell’Agenzia in sede di approvazione della graduatoria finale. E getta un’ombra sull’attività della medesima direzione, colpevolmente complice degli errori della Commissione e delle conseguenti responsabilità, anche sul piano del probabile danno erariale prodotto, oltre che dalla condanna alle spese processuali, dal vistoso “disservizio” che si è venuto a determinare. Infatti, l’annullamento della graduatoria ha l’effetto, per coloro i quali hanno assunto le funzioni, di determinare la sospensione delle stesse. Insomma, quei dirigenti, dal momento della notifica della sentenza non possono sottoscrivere atti.</p>
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	    	<content:encoded><![CDATA[<hr /><p><a href="https://italianioggi.com/errore-nella-valutazione-dei-titoli-nel-concorso-dirigente-dellagenzia-delle-entrate/"><img width="242" height="209" src="https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2022/11/foto-agenzia.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2022/11/foto-agenzia.jpg 242w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2022/11/foto-agenzia-74x64.jpg 74w" sizes="(max-width: 242px) 100vw, 242px" /></a></p>]]></content:encoded>
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