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	<title>Gli italianiI giudici decideranno in videoconferenza. Ma che sia solo nell&#8217;emergenza &#8211; Gli italiani</title>
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		<title>I giudici decideranno in videoconferenza. Ma che sia solo nell&#8217;emergenza</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 07:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore_Sanzotta</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p><a href="https://italianioggi.com/giudici-decideranno-videoconferenza-sia-solo-nellemergenza/"><img width="719" height="728" src="https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2018/07/sfrecola2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2018/07/sfrecola2.jpg 719w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2018/07/sfrecola2-296x300.jpg 296w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2018/07/sfrecola2-640x648.jpg 640w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2018/07/sfrecola2-63x64.jpg 63w" sizes="(max-width: 719px) 100vw, 719px" /></a></p><hr /><p>Nell’emergenza del Coronavirus le udienze dei Tribunali e delle Corti si terranno mediante collegamenti “da remoto”, cioè in videoconferenza. Lo prevedono gli articoli 83, 84 e 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, dello stesso Stato e degli enti pubblici, parti in un processo, in conseguenza delle misure di contenimento degli spostamenti delle persone adottate per contrastare la diffusione dell’epidemia. Per i processi penali l’art. 83 rinvia all’art. 472, comma 3, c.p.p il quale prevede che il Giudice possa disporre “procedersi a porte chiuse, quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene”.&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://italianioggi.com/giudici-decideranno-videoconferenza-sia-solo-nellemergenza/">I giudici decideranno in videoconferenza. Ma che sia solo nell&#8217;emergenza</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://italianioggi.com">Gli italiani</a>.</p>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’emergenza del Coronavirus le udienze dei Tribunali e delle Corti si terranno mediante collegamenti “da remoto”, cioè in videoconferenza. Lo prevedono gli articoli 83, 84 e 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, dello stesso Stato e degli enti pubblici, parti in un processo, in conseguenza delle misure di contenimento degli spostamenti delle persone adottate per contrastare la diffusione dell’epidemia. Per i processi penali l’art. 83 rinvia all’art. 472, comma 3, c.p.p il quale prevede che il Giudice possa disporre “procedersi a porte chiuse, quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene”. Nei processi civili lo stesso art. 83 consente analoga modalità ai sensi dell’art. 128 c.p.c. reso applicabile all’emergenza sanitaria. Nei giudizi amministrativi l’art. 84 del medesimo decreto-legge consente di far passare “in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati” i giudizi sulle controversie fissate per la trattazione. Ugualmente dispone l’art. 85 per i giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti.</p>
<p>Tutto questo si giustifica con l’emergenza e per non interrompere il <em>Servizio Giustizia</em>. Misure, tuttavia, che devono rimanere confinate in tempi di emergenza. Infatti, la pubblicità delle udienze costituisce uno dei principi fondamentali della giurisdizione, perché qualunque cittadino, anche chi non abbia nessun titolo di partecipazione diretta al dibattimento, ha il diritto di affacciarsi nell’aula di un Tribunale o di una Corte per osservare come la Giustizia viene amministrata, per rendersi conto <em>de visu et de audio</em> di tutto ciò che nel corso del processo si dice e si compie da parte di coloro che direttamente vi partecipano. La ragione dell’assistenza del pubblico al dibattimento riposa, infatti, sull’interesse che ha l’intera società &#8211; quindi ogni cittadino – alla corretta attuazione del processo. E se la pubblicità assume particolare valenza nel processo penale, rispetto a reati per i quali la comunità, in vario grado, può considerarsi sempre parte lesa, è preziosa per ogni processo e la conoscenza del dibattimento, e quindi la materiale possibilità che ciascuno ha di valutarne le modalità e i risultati, costituiscono uno stimolo per l’impegno degli uffici giudiziari ad attenersi ai principi che reggono il processo e d’altra parte impediscono i sospetti che possono sorgere rispetto a procedure segrete. Perché si abbia la certezza che la legge è effettivamente “uguale per tutti”, che a pronunciare la sentenza sia il giudice “naturale precostituito per legge” (art. 25 Cost.) e soggetto “soltanto alla legge” (art. 101 Cost.).</p>
<p>Occorre ricordare che la regola della pubblicità, di pari passo a quella dell’oralità, è principio cardine che “trova la sua applicazione e realizzazione in periodi di civiltà più progredita, o quanto meno di più raffinato senso giuridico; e così corale fu il processo romano, nella più schietta espressione del termine”, ha scritto <strong>Salvatore Satta</strong>, un maestro del diritto processuale civile. A Roma, dove il processo comiziale dava luogo a dibattiti pubblici nelle <em>contiones</em> precedenti la votazione, vigeva il sistema accusatorio e si applicava perfino quella che si chiama oggi la <em>cross-examination</em>, l’interrogatorio incrociato dei testi da parte dell’accusa e della difesa. Insomma il “giusto processo” non è un’invenzione di questi anni. Lo praticavano già i romani. <strong>Cicerone</strong> ne era strenuo difensore.</p>
<p>Quanto alla pubblicità delle udienze, il principio si ritrova, a livello costituzionale, nell’art. 72 dello Statuto Albertino, secondo il quale “le udienze dei tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi”. È un fondamento dello stato liberale che può essere compresso esclusivamente per l’emergenza e per il tempo strettissimo dell’emergenza. Conviene ribadirlo, perché l’idea di semplificare va sempre bene se non attiene a garanzie fondamentali che in qualche modo vanno sempre integralmente salvaguardate. Ne vanno di mezzo la libertà e la democrazia. La storia conosce tempi nei quali l’emergenza è stata prorogata oltre l’essenziale ed ha giustificato la compressione dei diritti individuali.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://italianioggi.com/giudici-decideranno-videoconferenza-sia-solo-nellemergenza/">I giudici decideranno in videoconferenza. Ma che sia solo nell&#8217;emergenza</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://italianioggi.com">Gli italiani</a>.</p>
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	    	<content:encoded><![CDATA[<hr /><p><a href="https://italianioggi.com/giudici-decideranno-videoconferenza-sia-solo-nellemergenza/"><img width="719" height="728" src="https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2018/07/sfrecola2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2018/07/sfrecola2.jpg 719w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2018/07/sfrecola2-296x300.jpg 296w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2018/07/sfrecola2-640x648.jpg 640w, https://italianioggi.com/wp-content/uploads/2018/07/sfrecola2-63x64.jpg 63w" sizes="(max-width: 719px) 100vw, 719px" /></a></p>]]></content:encoded>
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