Non può essere cancellato un principio fondamentale della giurisdizione, quello della pubblicità delle udienze.
di Salvatore Sfrecola
Nell’emergenza del Coronavirus le udienze dei Tribunali e delle Corti si terranno mediante collegamenti “da remoto”, cioè in videoconferenza. Lo prevedono gli articoli 83, 84 e 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, dello stesso Stato e degli enti pubblici, parti in un processo, in conseguenza delle misure di contenimento degli spostamenti delle persone adottate per contrastare la diffusione dell’epidemia. Per i processi penali l’art. 83 rinvia all’art. 472, comma 3, c.p.p il quale prevede che il Giudice possa disporre “procedersi a porte chiuse, quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene”.…
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